Condizionalità
Condizionalità rafforzata 2023/2027
Il regime di “condizionalità rafforzata”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e di pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale per la programmazione 2023-2027, è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
Nei seguenti regolamenti è contenuta la normativa comunitaria di riferimento:
Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021
All’articolo 12 stabilisce che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità rafforzata, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA figuranti nell’allegato III
Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021
All’articolo 83 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un sistema di controllo al fine di verificare l’osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari. All’articolo 84 stabilisce che gli Stati membri istituiscano un sistema per l’applicazione delle sanzioni amministrative ai beneficiari che nell’anno civile in questione non abbiano rispettato gli obblighi della condizionalità rafforzata.
Regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022 Al Capo III
Definisce il metodo di applicazione delle sanzioni amministrative per la condizionalità
Tale normativa è stata recepita all’interno del Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (PSP), approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 02 dicembre 2022, e successivamente dal Decreto del MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023, nel quale sono dettagliati gli obblighi previsti dai CGO e dalle BCAA.
Con il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 è stato disciplinato il sistema di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità.
Regolamento (UE) 2025/2649 del 19 dicembre 2025
Modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione, i controlli e le sanzioni.
Con Prot. N.0086932 del 30/10/2025, AGEA COORDINAMENTO ha approvato la Circolare avente oggetto “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 – campagna 2025”, che disciplina l’applicazione della normativa in materia di Condizionalità “rafforzata”, definita a livello nazionale dal decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 (nel seguito DM 147385). I “Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO) mirano ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, al fine di evitare il rischio di degrado ambientale derivante dall’eventuale ritiro dalla produzione o dall’abbandono delle terre agricole.
In base all’articolo 83 comma 1 del regolamento (UE) n. 2021/2116, il regime della condizionalità rafforzata per il periodo 2023-2027 si applica alle seguenti categorie di beneficiari:
- beneficiari che ricevono pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115;
- beneficiari che ricevono i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.
Si applica inoltre ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
NON si applica:
a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27;
b) ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.
Si riportano di seguito i CGO e le BCAA nell’ordine con cui sono riportati all’interno del regolamento (UE) n. 2021/2115 Allegato III.
ZONA 1 – CLIMA E AMBIENTE
I Tema principale – Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)
– BCAA 1 Mantenimento dei prati permanenti
– BCAA 2 Protezione di zone umide e torbiere
– BCAA 3 Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
II Tema principale – Acqua
– CGO 1 Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
– CGO 2 Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
– BCAA 4 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
III Tema principale – Suolo (protezione e qualità)
– BCAA 5 Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza (ex BCAA5)
– BCAA 6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
– BCAA 7 Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
IV Tema principale – Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)
– CGO 3 Conservazione degli uccelli selvatici
– CGO 4 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
– BCAA 8 A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
– BCAA 9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000
ZONA 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
I Tema principale – Sicurezza alimentare
– CGO 5 Sicurezza alimentare
– CGO 6 Prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
II Tema principale – Prodotti fitosanitari
– CGO 7 Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
– CGO 8 Manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui
ZONA 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI
I Tema principale – Benessere degli animali
– CGO 9 Norme minime per la protezione dei vitelli
– CGO 10 Norme minime per la protezione dei suini
– CGO 11 Norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti
La circolare AGEA è stata recepita nel manuale approvato con Decreto ARTEA n. 6908 del 24/12/2025, scaricabile in Banca Dati Amministrativi.
Campagne precedenti
2023
Circolare AGEA COORDINAMENTO Prot. N.0064177 del 30/08/2023
Manuale ARTEA Decreto n. 110 del 22/09/2023
2024
Circolare AGEA COORDINAMENTO Prot. N.0065925 del 04/09/2024
Manuale ARTEA Decreto ARTEA n. 3685 del 09/12/2024, modificato con Decreto ARTEA n. 3831 del 24/12/2024